STATUTO

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STATUTO
“CLUB ITALIANO DELLA COCINCINA”
con sigla “C.I.C.”

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E DISCIPLINA
1.1 – Viene costituita una Associazione culturale-sportiva tra allevatori ed appassionati di avicoli denominata “CLUB ITALIANO DELLA COCINCINA” avente sigla “C.I.C.” in seguito chiamato Club.
1.2 – L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del codice civile e delle altre normative nazionali e regionali che regolano i diversi settori di attività. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all’associazione alla sua osservanza.

Articolo 2 – SEDE E DURATA
2.1 – Il Club ha sede presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante ovvero del Presidente. Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.
2.2 – Il Club ha durata illimitata.

Articolo 3 – FINALITÀ E SCOPI
3.1 – Il Club non ha scopo di lucro e si prefigge, in via esclusiva o principale, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3.2 – Il Club si dichiara indipendente da ogni movimento politico e confessionale e persegue in particolare finalità di tutela e valorizzazione delle razze Cocincina , Cocincina Nana e Pechino, per tramite dei singoli allevatori soci , diffondendo, anche con la pubblicazione di riviste e/o altro materiale divulgativo, i sistemi del loro corretto allevamento e selezione, sia a scopo ornamentale che espositivo, si interessa, quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologico-ambientali. Il Club si presta a promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi.
Di compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie e cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Il Club potrà ulteriormente svolgere attività diverse da quelle suddette, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Articolo 4 – SOCI
Possono divenire soci del Club tutti coloro che ne condividano le finalità. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall’Assemblea dei Soci. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo e non sono trasmissibili.
Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L’ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di deliberazione.
Tutti i soci cessano di appartenere alla Club per:
a) morte e/o recesso.
b) per scioglimento del Club.
c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.
d) per violazione delle norme etiche o statutarie.
e) per espulsione.
Il manifestato recesso ha effetto immediato. I soci receduti o espulsi non hanno diritto al rimborso della quota annuale già versata. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo alla successiva Assemblea dei Soci. L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata, p.e.c. o e-mail. Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni, per la nomina degli organi direttivi e per ogni altra cosa per cui si necessità una votazione. Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 5 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del Club:
a) L’Assemblea dei Soci.
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
d) Revisore dei conti o collegio dei Revisori dei conti

Articolo 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
6.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci del Club in regola con il pagamento della quota associativa.
6.2 – Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
6.3 – Le riunioni dell’Assemblea sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 gg. prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, p.e.c.,e-mail).
6.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 6.3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6.5 – In occasione della Assemblea ordinaria e/o straordinaria la prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
6.6 – Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi statutarie e per la liquidazione del Club è necessario convocare una Assemblea straordinaria e avere il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
6.7 – Le riunioni dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria si possono svolgere anche attraverso sistemi informatici di video chiamata a condizione che: sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità dei partecipanti, sia consentito al soggetto verbalizzatore di percepire correttamente le discussioni oggetto di verbalizzazione, sia consentito ai partecipanti diritto di parola e di voto. L’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.
6.8 – Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6.9 – Nessun membro del Consiglio Direttivo o dell’organo di controllo può essere portatore di delega di altro socio.
6.10 – L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
b) Eleggere i componenti dell’organo di controllo.
c) Approvare il programma di attività proposto dal consiglio.
d) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
e) Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.
f) Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei soci
g) Stabilire l’ammontare della quota sociale
6.11 – Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Articolo 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
7.2 – Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti i tesserati .
7.3 – La carica di consigliere è incompatibile con quella dell’organo di controllo.
7.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
7.5 – Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, email, p.e.c.).
7.6 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 7.5, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
7.7 – In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, in seconda convocazione è regolarmente costituito con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Non è prevista la partecipazione per delega.
7.8 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente.
7.9 – Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla sua sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
7.10 – Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche attraverso sistemi informatici di video chiamata a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità dei consiglieri, sia consentito al soggetto verbalizzatore di percepire correttamente le discussioni oggetto di verbalizzazione, sia consentito ai consiglieri diritto di parola e di voto. Il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo ove è presente il Presidente.
7,11 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente .
b) Nominare il Segretario.
c) Fissare le norme per il funzionamento del Club.
d) Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo.
e) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea dei Soci provvedendo a coordinare l’attività e autorizzandone la spesa.
f) Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.
g) Ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
h) Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci tesserati.
i) La gestione economico-finanziaria del Club.

Articolo 8 – PRESIDENTE
8.1 – Il Presidente è anche il Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
8.2 – Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6 comma 4 e articolo 7 comma 6.
8.3 – Il Presidente rappresenta legalmente il Club nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
8.4 – In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
8.5 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte in ordine dal Vice Presidente, un consigliere in ordine di età.

Articolo 9 – SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
9.1 – Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci.
9.2 – Provvedere al disbrigo della corrispondenza.
9.3 – È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
9.4 – Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo e comunque 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria dei Soci.
9.5 – Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità del Club nonché alla conservazione della documentazione relativa fatto salvo il caso in cui questi compiti non siano conferiti a soggetti terzi abilitati .
9.6 – Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti, anche monocratico è nominato dall’Assemblea dei Soci qualora la stessa lo renda necessario. È composto da uno a tre membri, con idonea capacità professionale, anche se non tesserati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con l’incarico di Consigliere.

Articolo 11 – ORGANI TECNICI
Il Club per il raggiungimento degli scopi che si prefigge , può prevedere l’istituzione di organi tecnici il cui funzionamento è disciplinato dai relativi regolamenti predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono organi tecnici:
a) i giudici
b) la commissione tecnica
Tutte le nomine relative a questi organi tecnici sono a titolo gratuito.

Articolo 12 – DURATA DELLE CARICHE
12.1 – Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
12.2 – Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
12.3 – Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del Club.

Articolo 13 – PATRIMONIO
Il Club trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
13.1 – Quote associative e contributi dei soci.
13.2 – Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.
13.3 – Sovvenzioni e contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o stranieri.
13.4 – Erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenere l’attività del Club.
13.5 – Eventuali entrate per servizi prestati dal Club.
13.6 – Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al Club a qualunque titolo.
13.7 – Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Club.

Articolo 14 – QUOTA SOCIALE
14.1 – La quota associativa a carico dei soci e fissata dall’Assemblea dei soci. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
14.2 – I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci né prendere parte alle attività del Club. Essi non sono elettori ed i loro tesserati non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
15.1 – Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza dei voti.
15.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
15.3 – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
15.4 – Dopo l’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo dovrà essere reso noto a tutti i soci.

Articolo 16 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE
Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Club a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali neanche in caso di scioglimento del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E’ obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 17 – SCIOGLIMENTO
L’eventuale scioglimento, ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione del Club sono deliberate dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze qualificate indicate all’articolo 6 comma 6 del presente Statuto. Nella medesima seduta, l’Assemblea dei Soci nomina, anche tra gli associati, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri. Il Club, in caso di suo scioglimento, ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti con finalità analoghe o ad altra Associazione no profit di pubblica utilità., salva diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia e alle norme del Codice Civile..